AssoGuide esprime ferma contrarietà sulla legge regionale 18/2023 che istituisce la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna in Valle d’Aosta ledendo gli interessi ed i diritti delle Guide Escursionistiche Naturalistiche.

Si tratta, purtroppo, del solito pasticcio all’italiana partorito su pressione della lobby delle Guide Alpine e del presidente di una associazione locale, l’AGENVA, che invece di tutelare i propri iscritti ne ha perorato la scomparsa come figura professionale.

Contrariamente a quanto sbandierato non c’è alcuna reale volontà di tutela della professionalità di chi accompagna in montagna (e tanto meno delle Guide Ambientali Escursionistiche o Naturalistiche).

Si tratta semplicemente di una operazione commerciale per favorire gli interessi economici di alcuni che erogheranno i corsi previsti dalla legge, finanziati con i denari pubblici per finire in tasca ai soliti noti.

Inoltre si istituzionalizza il ruolo di una associazione di tipo privatistico come l’UIMLA attribuendogli compiti e funzioni che non gli competono e preordinandola come destinataria dei finanziamenti di cui sopra.

Lo dimostra il fatto che gli Accompagnatori di Media Montagna saranno iscritti nell’elenco speciale dell’UVGAM (il Collegio valdostano), ma ne faranno parte e parteciperanno alle assemblee senza diritto di voto!!

Cioè gli AMM subiranno tutte le decisioni calate dall’alto dalle Guide Alpine senza poter in alcun modo autodeterminarsi.

Come dire: succubi e sottomessi. E soprattutto ricattabili.

Ma veniamo agli aspetti più propriamente giuridici.

L’art. 1 dichiara esplicitamente che la legge “introduce e disciplinala figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, in conformità con quanto previsto dall’articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina)”.

Eppure il profilo professionale dell’AMM di cui all’art. 5 (e molte altre disposizioni) sono completamente diverse da quanto previsto dalla legge nazionale ed in quanto tali palesemente illegittime.

Il profilo professionale non è quello dell’AMM ma quello della Guida Ambientale Escursionistica o Naturalistica.

Illegittimo, perché esorbitante dalla legge quadro n. 6/89, è il consentire agli AMM l’accompagnamento in ambiente innevato e, addirittura, con i “ramponcini da trail running”.

Illegittimo, perché esorbitante dalla legge quadro n. 6/89, è il consentire agli AMM di altre regioni l’iscrizione al Collegio valdostano senza sostenere il relativo corso ed esame abitativo (ricordiamo che, secondo la legge nazionale n. 6/1989, art. 22, l’iscrizione in un Collegio “abilita all’esercizio della professione limitatamente al territorio della regione” e che l’AMM può iscriversi negli elenchi di un’altra regione solo “previo conseguimento della elativa abilitazione tecnica”.

Regola, quest’ultima, notoriamente e diffusamente disattesa dai Collegi.

L’intento evidente è quello di rendere l’AMM una Guida Ambientale Escursionistica o Naturalistica.

Ed infatti, poiché ci si è resi conto da tempo che il profilo professionale degli AMM è antistorico ed inadeguato rispetto al mercato escursionistico moderno, i collegi delle guide alpine stanno portando avanti da tempo un’azione per “scippare” ex lege le competenze che le GAE hanno conquistato sul campo e gli hanno consentito di affermarsi come professione emergente.

La legge in esame, in realtà, non cancella la figura della Guida Escursionistica Naturalistica di cui alla legge regionale n. 1/2003 ma impone a chi voglia accompagnare in ambiente innevato un corso integrativo erogato dall’UVGAM.

Poiché fino ad ora alle Guide Naturalistiche era consentito accompagnare liberamente in ambiente innevato e non risulta alcun caso di incidenti che abbiano coinvolto gruppi accompagnati da Guide Naturalistiche mentre, purtroppo, sono noti diversi casi di gruppi accompagnati da Guide Alpine travolti da valanghe la logica vorrebbe che fosse imposto il contrario.

Dovrebbero essere le Guide Naturalistiche ad insegnare alle guide alpine come fare prevenzione e non assumere i rischi di essere travolti da una valanga!

In ultimo deve essere evidenziato che la legge in esame è illegittima ed antistorica perché contraria a tutte le regole sulla tutela della concorrenza sia in ambito nazionale che comunitario.

Questa legge viola il divieto di sottoposizione di professionisti in un ordine o collegio professionale e non appare preceduta da alcun test di proporzionalità come imposto dal decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, che recepisce la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 (https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/circolare-dpe-professioni-test-proporzionalita).

E l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con i pareri n. AS460/2008 e AS1250/2015, ribadita implicitamente con parere n. AS1838/2022 e 1861/2022, ha già chiarito che l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo delle guide alpine, anche se prevista per garantire la tutela e la sicurezza dei fruitori, è illegittima perché costituisce uno strumento di ingiustificata limitazione all’accesso al mercato.

Infatti l’obiettivo della sicurezza degli accompagnati verrebbe comunque ampiamente assicurato dal superamento di un apposito esame (peraltro già previsto dalla vigente normativa) e dalla conseguente iscrizione delle guide ritenute idonee in un mero elenco ricognitivo.

Dunque, invece di obbligare nuove categorie di professionisti ad iscriversi al collegi il legislatore dovrebbe prevedere la abrogazione delle norme istitutive dei Collegi stessi.

Invitiamo caldamente tutte le Guide Escursionistiche a non cedere a questo “ricatto legislativo” ed a non richiedere l’iscrizione all’UVGAM.

Il Presidente Assoguide

Avv Luca Berchicci