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Parere riguardo l’utilizzo di ARTVA
Molte Guide ci stanno chiedendo chiarimenti sul presunto obbligo di utilizzo di ARTVA, pala e sonda per le escursioni su neve. Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Luca Berchicci, socio Assoguide.
Il riferimento legislativo è l’art. 26, comma 2, del Dlgs n. 40/2021.
Ancora una volta, dobbiamo, purtroppo, registrare come la norma sia scritta in modo poco chiaro e troppo “interpretabile”.
Proveremo quindi a fornire una nostra lettura dell’art. 26 nella consapevolezza di non poter prevedere come lo stesso sarà interpretato dai soggetti preposti al controllo cioè dagli agenti di pubblica sicurezza.
In cosa consiste l’obbligo?
Viene imposto l’obbligo di “munirsi” cioè di avere con se pala, sonda e appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (quindi non c’è un riferimento diretto all’artva) ma non di attivarli o saperli utilizzare.
Ciò la dice lunga sulla qualità della scrittura della legge e sulle motivazioni dell’imposizione di tale obbligo.
Da quando è in vigore l’obbligo?
Dal 1 gennaio 2022 (art. 43bis)
Dove si applica l’obbligo?
La regola dell’art. 26 dovrebbe essere applicabile solamente agli utenti delle “aree sciabili” cioè, secondo la definizione dell’art. 2 stessa legge, “le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve”.
Quindi i comprensori sciistici cioè le zone servite da impianti di risalita.
Questo perché l’art. 26 è inserito nel Capo III della legge intitolato ”Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili”.
Questa lettura è rafforzata dal fatto che lo stesso art. 26 contiene diversi riferimenti ai gestori di impianti di risalita e/o aree sciabili.
Ed ancora l’art. 29, stabilisce che il controllo e l’irrogazione delle sanzioni spetta alle forze di polizia “nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche”.
Quindi gli articoli da 17 a 33 della legge dettano le regole di comportamento da seguire, appunto, nella aree sciabili.
Al di fuori di tali aree rimane tutto come prima.
Chi deve dotarsi di pala, sonda ed artva?
“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attivita’ escursionistiche in … ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve”.
Quindi tutti coloro che fanno escursioni sulla neve; con gli sci, a piedi, con le racchette (ciaspole). Tutti. Quindi non solo i gruppi con guida ma anche chi va in escursione in autonomia.
Quando sono obbligato a dotarmi di pala, sonda ed artva?
Questa è la parte della norma più difficile da comprendere.
Infatti l’art. 26 afferma che l’obbligo sussiste per le escursioni in “particolari ambienti innevati … laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe”.
Chi scrive non riesce in alcun modo ad immaginare cosa possa intendersi per particolare ambiente innevato. Se ne può solo ricavare che l’obbligo non è imposto nei “normali” ambienti innevati.
Per far scattare l’obbligo è poi necessario che sussista il rischio di valanghe.
E qui casca l’asino!
Prima di tutto viene spontaneo chiedersi chi dovrebbe stabilire se tale rischio esiste. La legge non lo dice.
Crediamo possa farsi riferimento alla scala europea del pericolo valanghe (divisa in cinque gradi) secondo i bollettini emessi dagli enti preposti per le singole località e, in mancanza, per la zona geografica di riferimento.
Il problema è che anche il grado più lieve, cioè l’1 corrisponde ad un pericolo di distacco valanghe, seppur minimo e localizzato.
Ma, cosa ancor più grave, la legge confonde “rischio” e “pericolo”.
Il bollettino valanghe, infatti non indica il “rischio” di provocare una valanga (che implica un uso della cosa cioè dell’ambiente innevato e dipende dal nostro comportamento) ma indica il “pericolo” cioè l’esistenza di condizioni oggettive – quelle della neve al suolo – e della conseguente possibilità di distacco di valanghe.
In conclusione possiamo ben dire che sarà solo la prassi interpretativa a dirci a quale grado di pericolo scatterà l’obbligo.
Aspettiamoci sorprese
L’art. 40 affida alle regioni il compito di adeguare, entro un anno cioè entro il 1 gennaio 2023, la propria legislazione a quella nazionale.
Va subito precisato che l’obbligo imposto dall’art. 26 non necessita di adeguamento quindi “scatta” dal 1 gennaio 2022.
Possiamo però prevedere che le Regioni, almeno alcune, nell’adeguare la legislazione regionale si prenderanno delle libertà e andranno a precisare/modificare le regole sull’uso di artva, pala e sonda.
Stay tuned