Green Pass o non Green Pass, è questo il dilemma che attanaglia molte guide. Nel dubbio, ci soccorre il documento redatto con la solita chiarezza per Assoguide dal consulente legale Luca Berchicci.

 

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CERTIFICAZIONI VERDI COVID 19

La regolamentazione sul cosiddetto Green Pass è il frutto di una serie di modifiche e di rinvii normativi.

Con questo documento presentiamo una sintesi delle regole vigenti al momento con l’avvertenza che nel prossimo futuro:

  • interverranno sicuramente precisazioni applicative e da parte del Governo è prevedibile una interpretazione in senso rigoroso e restrittivo;
  • in sede di conversione del Decreto Legge saranno possibili ulteriori modifiche;
  • potrebbero intervenire sentenze interpretative anche per chiarire la compatibilità delle norme con le leggi comunitarie e l’ordinamento italiano nel suo complesso.

La normativa italiana di riferimento è il Decreto Legge n. 105/2021 che introduce l’obbligatorietà del certificato per lo svolgimento di determinate attività attraverso la modifica del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19). Di seguito, si farà riferimento agli articoli di quest’ultimo decreto. Per le misure applicative il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 giugno 2021.

La normativa comunitaria di riferimento è nei REGOLAMENTI (UE) 2021/953 e 2021/954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2021.

Art. 9bis: dal giorno 6 agosto 2021, l’accesso ad alcuni servizi ed attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto Green Pass).

I servizi ed attività sono i seguenti:

a) servizi di ristorazione per il consumo al tavolo ed al chiuso. Sembrerebbero compresi i servizi di ristorazione di alberghi ed altre strutture ricettive (campeggi, agriturismi, ecc) mentre sono sicuramente esclusi i servizi all’aperto e quelli al banco (tipo bar).

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi. Dobbiamo quindi analizzare separatamente

gli spettacoli. In questa categoria sono sicuramente compresi tutti gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo. Sembrerebbero essere esclusi gli spettacoli che non sono aperti al pubblico cioè quelli riservati agli associati di circoli culturali, cral, pro loco od associazioni sportive e simili e quelli delle feste private.

gli eventi/competizioni sportive sia agonistici che amatoriali, anche all’aperto. La normativa (art. 5) fa riferimento agli eventi e competizioni in cui, per loro natura, è prevista la presenza di pubblico dunque sembrerebbero escluse le normali attività sportive, anche delle ASD che non possano essere definite “evento” nel senso di prevedere, a monte, la presenza di pubblico. Il certificato non serve per le normali attività di allenamento ma serve per gli sport di squadra al chiuso (vedi punto d).

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre. Il riferimento è al servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio cioè musei, biblioteche e gli archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, anche all’aperto. Il Governo, a seguito di richieste di chiarimento, ha interpretato la norma nel senso che il green pass è obbligatorio anche per le guide che accompagnino in tali luoghi.

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.

e) sagre e fiere, convegni e congressi. Sembrerebbe dunque che per le sagre serva il certificato anche se sono all’aperto e non è previsto il servizio al tavolo.

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento.

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso. Non serve il certificato per i centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Poiché non sono esplicitamente richiamati dall’art. 9bis sembrerebbero essere esclusi anche i circoli associativi del Terzo settore. Il certificato non è richiesto per le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

i) concorsi pubblici.

Il decreto pone a carico dei “titolari o i gestori dei servizi e delle attività” l’onere della verifica del rispetto delle regole di accesso ai predetti servizi.

La verifica avviene con le modalità stabilite nel DPCM del 17 giugno 2021 art. 13 cioè attraverso l’App dedicata. Il soggetto onerato della verifica può delegare per iscritto altro soggetto. Il soggetto che effettua la verifica può chiedere all’utente di mostrare un documento di identità ai fii di verifica dell’identità personale.

A cura dell’avv. Luca Berchicci

Documento aggiornato al giorno 8 agosto 2021.